Gruppo Consiliare
“Insieme per amministrare”
Comune di Rometta
( Messina )
Egr. Sig.
Segretario
Comunale
del Comune di Rometta (Me)
e p.c. Egr. Sig. Prefetto di
Messina
e p.c. Egr. On.le. Assessore Regionale agli EE. LL.
Palermo
raccomandata
a.r.
Scrivo, nella qualità di Consigliere comunale e di
Capogruppo consiliare del gruppo “Insieme per amministrare”, richiamando le
Sue “funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti
degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”, per
evidenziarLe un ormai sistematico comportamento posto in essere dai vari organi
del Comune di Rometta che, di fatto, impedisce al gruppo da me rappresentato lo
svolgimento delle funzioni, in modo particolare di controllo, alle quali è
stato chiamato dagli elettori, peraltro su fatti e situazioni che potrebbero
essere rilevanti anche penalmente.
Ed, a tal fine e
quindi per confutare e contestare interpretazioni, della vigente normativa che
regola –fra l’altro- la visione ed il rilascio di copia di atti (ivi inclusa la
Sua nota del 29.01.2005 prot. n. 991),
lesive dei diritti dei Consiglieri comunali iscritti al Gruppo di
minoranza “Insieme per amministrare”, tralasciando ovviamente di
riscontrare la stizzita ed interessata nota ricevuta da soggetto dotato di
nessuna rappresentanza e preannunciando in ogni caso l’ormai improcrastinabile
ricorso agli organi di controllo della rilevanza penale e contabile dei comportamenti
e degli atti posti in essere, che trovo necessario richiamarLe la vigente
normativa che tutela i diritti dei Consiglieri comunali .
L’art. 43, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sancisce che: ”I Consiglieri
comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le
notizie e le informazioni dell’Ente, utili all’espletamento del loro mandato, e
ciò perché il Consiglio Comunale è il massimo organo di Governo del Comune”.
Per una corretta interpretazione della superiore normativa, stante il gravissimo comportamento fino a questo momento assunto dai vari organi comunali su tale tema, si ritiene utile, al fine di sottolineare la consistente relativa responsabilità, riportare alcune decisione adottate dal Giudice amministrativo:
“Il consigliere comunale
ha diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le
informazioni utili all’espletamento del proprio mandato; egli non è tenuto a
corredare la richiesta di accesso di altra motivazione che non sia quella
inerente all’esercizio del mandato e non possono essere opposte alla sua
richiesta esigenze di tutela di riservatezza di terzi, essendo i
Consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati
dalla legge; né il diniego può essere giustificato con l’impossibilità di
rilasciare l’eccessiva documentazione richiesta, in quanto è obbligo
dell’amministrazione di dotarsi di un apparato burocratico in grado di
soddisfare gli adempimenti di propria competenza” (T.A.R. Sardegna 29
aprile 2003 n. 495);
“L’art. 43 comma 2 d.
lg. n. 267 del 2000 prevede espressamente che i membri dell’organo consiliare
abbiano accesso a tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del
proprio mandato. Anche tale disposizione si inserisce nel quadro delle norme
richiamate dall’art. 27 l. n. 675 del 1996 per il trattamento dei dati in
possesso delle pubbliche amministrazioni. L’utilizzo della espressione
“tutte” fa intendere che non vi siano settori o aspetti dell’attività del comune che possano essere
celati alla conoscenza dei consiglieri comunali, mentre l’utilizzo della
parola “utili” comporta che l’acquisizione di tale conoscenza non richiede
un’assoluta e specifica necessità dell’informazione, ma può essere legittimata
anche in base ad una valutazione di ragionevole opportunità. Del resto,
l’attività di consigliere comunale non si esaurisce nella partecipazione alle
determinazioni rimesse alla competenza consiliare, ma può anche consistere
in un’opera di iniziativa nonché di controllo che, per le componenti di
minoranza, assumono un particolare rilievo nel sistema di garanzie e di
partecipazione che caratterizzano l’ordinamento delle autonomie locali”(T.A.R.
Campania Napoli, sez. V, 06 marzo 2003, n. 2100);
“Il consigliere comunale,
quando chiede di accedere ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 31, l.
8 giugno 142 (ora dell’art. 43, comma 2, d. lg. n. 267.2000), agisce
nell’esercizio delle proprie funzioni connesso al mandato rappresentativo di
tutte le potenziali implicazioni di quest’ultimo, al fine di una compiuta
valutazione della correttezza e dell’efficacia dell’operato dell’ente locale, onde, per l’esercizio del diritto d’accesso, rivestendo il consigliere
stesso una posizione qualificata in relazione al munus rivestito, egli non è
tenuto a specificare i motivi della richiesta dei documenti, né gli uffici
dell’ente hanno titolo per richiederli, perché, in caso contrario questi ultimi
sarebbero arbitri di stabilire l’estensione del controllo sul loro operato”
(Consiglio di Stato, sez. V, 02 aprile 2001, n. 1893).
Il regolamento vigente al Comune di Rometta, poi, specificatamente, disciplina la visione ed il rilascio delle copie dei provvedimenti (artt. 24-34) ed il diritto alle informazioni (artt. 35-44) dei Consiglieri comunali che si deve qui integralmente intendere ribadito nel suo contenuto al fine di una puntuale osservanza.
Stante quanto evidenziato al superiore punto
I, con la presente La
invito
ad impartire le necessarie disposizioni affinché vergano
rilasciate con tempestività le copie di tutti gli atti richiesti o richiedendi
dai Consiglieri di “Insieme per amministrare” e, nel contempo, La
diffido,
ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241, così come recepito anche dalla legge regionale 30.04.1991 n. 10, nonché dell’art. 326 c.p., segnatamente, a disporre affinché si provveda all’immediato rilascio delle determine richieste dallo scrivente con nota del 26.01.2005, prot. n. 1356, ed, a tutt’oggi, con il consueto disprezzo dei diritti dei consiglieri comunali di minoranza, rimasta senza alcun esito.
Nel contempo, con il presente atto, si chiede, che ai sensi degli
artt. 8, 9 e 10 della richiamata legge regionale n° 10/1991, gli vengano
comunicati l’ufficio e la persona responsabili del procedimento.
III
Ancora, affinché ponga in essere tutte le iniziative che la legge Le demanda, Le si evidenzia, a solo scopo esemplificativo di quanto sopra rilevato e senza ancora entrare nel merito delle gravi irregolarità riscontrare nella condizione della cosa pubblica e nell’utilizzo del denaro pubblico, anche per quel che attiene la gestione del contenzioso :
a) Il Sindaco non ha provveduto a rispondere a nessuna delle interrogazioni proposte dallo scrivente (n. 5), tutte relative a questioni che potrebbero importare anche rilevanza penale;
b) I funzionari non hanno mai reso le spiegazioni richieste per iscritto, ai sensi del vigente art. 61 del regolamento del Consiglio comunale, su delicate questioni contestate;
c) Il presidente del Consiglio ha ritenuto di rigettare la richiesta di autoconvocazione del Consiglio comunale proposta dai sei Consiglieri comunali di “Insieme per amministrare”, nonostante la reiterata richiesta e la diffida proposta con la quale si è -fra l’altro- contestato a detto presidente“il potere decisionale (censorio) di iscrivere o meno all’ordine del giorno l’argomento proposto su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri”. Ad evidenziare la gravità di tale comportamento, di un organo monocratico e meramente esecutivo del Consiglio comunale, che ha di fatto annullato il potere di iniziativa dei consiglieri di minoranza, soccorre un pronunciamento del T.A.R. Puglia Lecce (sez. I, 25 luglio 2001, n. 4278) che limita addirittura consistentemente le questioni pregiudiziali della maggioranza consiliare finalizzata a non avviare la discussione proposta dalla minoranza.
d) Nel corso della discussione preliminare alla elezione dei revisori dei conti (delibera del C.C. n. 37.2004), non solo non si sono messi a disposizione del Consiglio nei termini di legge le richieste e gli allegati curricula dei vari richiedenti disponibili ad assumere l’incarico, ma si è impedito, nonostante la formale richiesta di tutti i consiglieri di “insieme per amministrare”, l’acquisizione di tali documenti. Il sig. Segretario comunale ricorderà che per tale motivo il gruppo consiliare “Insieme per amministrare” ha abbandonato l’aula non partecipando alla votazione.
e) Non Le sarà sfuggito che, avendo percepito che i Consiglieri comunali del gruppo da me rappresentato si avvalevano -al fine di conoscere l’attività dell’amministrazione e, quindi, anche per formulare richieste di rilascio di provvedimenti precise per l’approfondimento della propria attività di controllo- della consultazione dell’albo pretorio sul sito Internet del Comune di Rometta (WWW.comunedirometta.it), e ciò anche per non pesare sugli uffici comunali, da detto sito, da qualche settimana -sarebbe interessante sapere per disposizione di chi- sono stati eliminati tutti gli atti pubblicati ad eccezione di quelli in corso di pubblicazione. Senza sottacere del significato emblematico che traspare da tale modus operandi e delle evidenti preoccupazioni che travagliano l’amministrazione qualora i propri atti (segnatamente le determine) vengano approfonditi nella conoscenza, Le si richiede formalmente un immediato intervento per far ripristinare la pubblicazione degli atti eliminati. Riservando di richiedere in caso inverso copia dell’elenco di tutte le determine adottate nel 2004.
IV
Si ritiene altresì utile rammentarLe, anche ai sensi e per le responsabilità previste dal comma 4 dell’art.1 lett. H) l.r. 48.91, il determinante ruolo del Segretario comunale, in modo particolare dopo l’abolizione dei Comitati Regionali di Controllo, al fine di garantire il rispetto della legge alla quale sola (correttamente intesa), in uno stato di diritto, i cittadini liberi ed onesti debbono inchinare la testa, anche (e soprattutto) se hanno avuto l’ardire di volersi occupare della cosa pubblica .
Con ogni riserva.
V
Al sig. Prefetto al quale la presente viene inviata,
per opportuna conoscenza, si richiede cortese audizione per poter più
compiutamente rappresentare il grave stato di disagio in cui si trovano i
Consiglieri comunali di Rometta iscritti al gruppo “Insieme per amministrare”.
VI
All’On.le Assessore regionale agli Enti Locali si
richiedono i provvedimenti di competenza al fine di consentire ai consiglieri
comunali di minoranza di poter svolgere i compiti e le funzioni ad essi
demandati e riconosciuti dalla legge, riservando sin d’ora ogni ulteriore richiesta.
Rometta, lì 02.03.2005
Il Consigliere comunale
Capogruppo di “Insieme per
Amministrare”
Avv. Nicola Merlino