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Interrogazione N.02
Gruppo Consiliare “Insieme per amministrare” Egr. Sig. Sindaco Egr. Sig. Rsponsabile dell’area tecnica ing. N. Cannata e p.c. al Sig. Presidente del Consiglio comunale Interrogazioni n. 02 I sottoscritti Consiglieri comunali premesso -che l’art.
176 della legge regionale 15 marzo 1963 n. 16, ratione temporis applicabile,
testualmente sancisce che “ I componenti
dei consigli, della giunta municipale e della giunta consortile, debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti
liti, ovvero oggetti, per i quali sussista un interesse proprio ovvero un
interesse di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione,
vigilanza o prestazioni d’opera. Lo stesso divieto vale per la partecipazione
alle deliberazioni riguardanti liti o interessi di parenti od affini sino al
quarto grado. Detti componenti debbono astenersi, inoltre, dal prendere parte,
direttamente od indirettamente, a servizi, esazioni, forniture od appalti
nell’interesse dei liberi consorzi e dei comuni o delle istituzioni soggette
all’amministrazione degli enti medesimi.
Il divieto comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze
durante la trattazione di detti affari. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche al segretario.”; -che l’art. 1 della legge regionale n. 57.1995, anch’esso applicabile ratione temporis, inoltre, prevede “In materia di pianificazione urbanistica, l’obbligo di astensione di cui all’articolo 176 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, sussiste solo per i componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto interesse economico, proprio o di parenti o affini entro il quarto grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d’opera e la deliberazione comporti modifiche alla situazione precedente”; -che il vigente art. 16 della legge reg. n. 30.2000 prevede che “Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L’obbligo di astenersi non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”. -che il TAR di Catania, in un giudizio che ha avuto quale parte proprio in Comune di Rometta, ha sancito che “gli art. 279 t.u. 03 marzo 1934 n. 370 e 290 t.u. 04 febbraio 1915 n. 148 (e, nella regione siciliana, l’art. 176 l. reg. 15 marzo 1963 n. 16) riguardanti le deliberazioni del consiglio e della giunta comunale, codificano il principio generale del procedimento amministrativo in base al quale ogni soggetto direttamente od indirettamente interessato al provvedimento da adottare deve necessariamente astenersi dal partecipare e dall’assistere alla formazione dello stesso, in quanto la particolare relazione che lega l’agente all’oggetto dell’atto da emanare crea una situazione d’incompatibilità, dovendo presumersi che il funzionario non possa determinarsi con la serenità e l’imparzialità richieste; pertanto, per il suo carattere generale, da riconoscersi anche alla luce del precetto costituzionale di imparzialità sancito dall’art. 97 cost., l’istituto dell’astensione obbligatoria va applicato qualunque sia la natura dell’organo (individuale, collegiale, di amministrazione attiva, consultiva o di controllo) e, ovviamente, anche in assenza di una specifica disposizione normativa dettata con riferimento ad una particolare materia” (T.A.R. Sicilia Catania, 15 marzo 1984, n. 102); premesso altresì -che le particelle 627, 380 e 381 del foglio di mappa n. 3 del Comune di Rometta, nel vecchio Piano di Fabbricazione risultavano ricadere interamente in zona agricola; -che le indicate particelle 380 e 381 per intiero, e buona parte della particella 627, nel piano regolatore adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 03 luglio 2000, risultano ricadere in Zona “C1”, cioè zona di espansione (lotto minimo 3.000mq) con possibilità edificatoria pari allo 0,75 mc/mq; -che, su detta proposta di adozione di P.R.G., in data 20 giugno 2000, ha espresso parere favorevole la Commissione consiliare all’urbanistica alla presenza di funzionari ed amministratori; considerato -che le apportate modifiche di destinazione urbanistica delle indicate particelle importano un evidente incremento di valore delle stesse; -che dette particelle risultano essere (agli interroganti) di proprietà di un noto amministratore comunale, che, peraltro, ha preso parte ai lavori della Commissione urbanistica nella seduta del 20 giugno 2000: -che non è dato conoscere a quali esigenze di carattere generali si è inteso fare fronte con le modifiche di destinazione urbanistica sopra evidenziate; Quanto sopra premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri comunali, ai sensi degli articoli 61 e 62 del vigente regolamento, interpellano ed I N T E R R O G A N O le S.V., ognuno per quanto di competenza, per sapere: 1)
quale era la destinazione urbanistica delle particelle indicate in
premessa nel vecchio Piano di Fabbricazione e chi ne era il proprietario; 2)
quale è la destinazione
urbanistica delle stesse particelle, determinata dell’adottato Piano
regolatore generale, e chi ne è il proprietario; 3)
a quali esigenze di
ordine generale si è inteso fare fronte con la modifica di destinazione
urbanistica apportata. Si richiede l’iscrizione della presente all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale nonché risposta scritta. Si comunica che, in caso di mancata risposta nei previsti termini o in caso di risposta insoddisfacente, la presente sarà trasmessa al comandante della caserma dei Carabinieri di Rometta per le opportune iniziative di competenza.
l Consiglieri comunali
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