Statuto
Dell'Associazione " Vivi Rometta "
Con sede in Rometta
TITOLO I
Denominazione sede e scopi.
Articolo 1.
E' costituita l' Associazione socio-politica denominata "Vivi Rometta",
ONLUS.
Articolo 2.
L'Associazione ha la sede in Rometta Marea in via Nazionale n. 445.
Con deliberazione del consiglio direttivo può essere trasferita
la sede sociale.
Articolo 3.
L' Associazione non ha scopo di lucro ed ha durata a tempo indeterminato.
Articolo 4.
L' Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti e con tutti i mezzi
apprestati dall'ordinamento giuridico, promuove ed attua iniziative dirette:
a) a migliorare la qualità della vita delle fasce sociali più
deboli con particolare attenzione per i minori disagiati e per i disabili
ed invalidI in genere ed a garantire adeguata assistenza sanitaria a tutti;
b) alla realizzazione di attività lavorative, all'orientamento,
alla fondazione e all'aggiornamento culturale e professionale;
c) alla tutela ed alla valorizzazione del territorio, delle risorse ambientali
e del patrimonio naturalistico nell'ottica di una educazione permanente
al rispetto dell'eco sistema sempre più compromesso;
d) ad incrementare lo sviluppo turistico della comunità Romettese
nell'assoluto rispetto del patrimonio ambientale e naturalistico e con
il palese intento di preservare il patrimonio architettonico;
e) a diffondere e coltivare l'interesse e l'amore per la cultura;
f) a promuovere e valorizzare l'attività sportiva e ricreativa
in genere in ogni sua forma e tipizzazione;
g) a svolgere ogni altra attività atta a concorrere a realizzare
i principi e i valori posti a fondamento dell' Associazione.
Articolo 5.
Al fine di realizzare gli scopi di cui all'articolo 4 l' Associazione
potrà:
a) porre in essere o promuovere attività di solidarietà
sociale al fine di tutelare i diritti che l'ordinamento giuridico appresta
per le fasce sociali più deboli;
b) promuovere ed attuare, direttamente o attraverso la costituzione di
società cooperative associazioni sindacati e quant'altro apprestato
dall'ordinamento giuridico o attraverso la sottoscrizione di convenzione
con enti ed associazioni già costituite, iniziative volte a creare
od incrementare posti di lavoro, ad orientare i disoccupati, a formare
ed aggiornare professionalmente i lavoratori, a facilitare l'ingresso
nel mondo del lavoro soprattutto dei giovani in cerca di prima occupazione;
- tutelare, direttamente o attraverso convenzioni con enti istituzioni
o professionisti, i diritti dei lavoratori dei disoccupati dei pensionati
dei consumatori delle casalinghe ed, in generale dei cittadini Romettesi
tutti;
- organizzare corsi di formazione professionale, viaggi di studio, curare
studi, indagini, progetti, censimenti ed elaborazione dati;
- promuovere iniziative volte a preservare le attività ed i mestieri
tradizionali ed artigianali;
- promuovere iniziative volte a favorire l'agricoltura in generale e in
particolare l'agricoltura ecologica al fine di migliorare la produzione
e la qualità dei prodotti tipici e la loro commerciabilità;
c) promuovere attività e studi ecologici ed agronomi volti alla
tutela dell'ambiente, ed in particolare:
- attività indirizzate a facilitare, favorire od incrementare la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed al riciclo degli stessi;
- attività volte ad indurre il Comune di Rometta a dotarsi di adeguati
strumenti urbanistici ed a programmare gli interventi strutturali sul
territorio;
- iniziative volte ad incrementare il patrimonio boschivo, in modo particolare
degli alberi che appartengono al nostro patrimonio naturale, ed, in generale,
a favorire la cultura degli alberi;
- iniziative, anche di denuncia, volte a far conoscere, e quindi, a far
rispettare le leggi vigenti in materia ecologica ed ambientale;
d) promuovere e porre in essere attività ed iniziative, direttamente
e non, tendenti ad incrementare lo sviluppo turistico, il lavoro con esso
connesso ed in particolare lo sviluppo dell'agriturismo;
- porre in essere iniziative volte alla salvaguardia, alla divulgazione
ed alla fruizione del nostro patrimonio artistico ed architettonico ed
al loro
censimento;
e) promuovere ed organizzare incontri, convegni, dibattiti, seminari di
studi mostre, proiezioni, ed altre manifestazioni culturali;
- promuovere la diffusione e lo sviluppo di ogni forma e tipo di cultura;
- diffondere e propagandare manoscritti, libri, riviste specializzate,
giornali ed audiovisivi, con formazione di relative biblioteche, nastroteche,
videocineteche;
- produrre, promuovere ed organizzare spettacoli teatrali e di danza,
concerti di
musica, video, opere e manifestazioni artistiche e culturali in genere;
f) organizzare gare e manifestazioni sportive, in modo particolare, fra
i giovani al fine di concorrere a disciplinarne lo spirito all'impegno
ed al sacrificio ed a svilupparne in modo armonico il fisico, nel più
assoluto rispetto della salute e per la salute dell'atleta.
TITOLO II
Soci.
Articolo 6.
L' Associazione è composta di soci distinti in quattro categorie,
fondatori, ordinari, onorari e sostenitori.
Il numero dei soci è illimitato.
Articolo 7.
Soci fondatori sono coloro i quali hanno contribuito al sorgere dell'associazione
e sono menzionati come tali in serio all'atto costitutivo.
Acquistano la qualifica di soci ordinari coloro che, ammessi dal consiglio
direttivo,
versano, all'atto dell'ammissione, la quota sociale nella misura annualmente
stabilita del consiglio direttivo.
Possono essere ammessi quali soci onorari, con deliberazione adottata
dal consiglio direttivo, le personalità di rilievo che nel loro
ambito professionale o con la loro attività sociale o politica
si siano distinti in attività inerenti o connesse con gli scopi
dell' Associazione. .
Quali soci sostenitori possono essere ammessi, con deliberazione del consiglio
direttivo, tutti coloro che sostengono l'attività dell'Associazione
attraverso il loro contributo economico.
La qualifica di socio onorario e sostenitore è compatibile con
quella di socio ordinario o fondatore.
Articolo 8.
Si diventa socio ordinario dell' Associazione previa presentazione di
domanda controfirmata da almeno due soci che garantiscono sulla dirittura
etica del richiedente.
Il consiglio direttivo, seguendo le modalità degli atti di straordinaria
amministrazione, decide insindacabilmente sulla domanda d'ammissione.
Articolo 9.
I soci fondatori ed ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale
annua nella misura determinata annualmente dal consiglio direttivo.
Chi risulta moroso alla fine d'ogni esercizio finanziario, perde la qualifica
di socio.
Ad inizio d' ogni esercizio finanziario il consiglio direttivo è
tenuto ad approvare con propria deliberazione l'elenco dei soci regolarmente
iscritti nell'esercizio precedente.
Articolo 10.
I soci non possono utilizzare i locali sociali per scopi diversi da quelli
previsti dal presente statuto.
Possono essere espulsi ad insindacabile giudizio dell'assemblea quei -soci
che non si attengono alle norme statutarie nonché coloro che si
comportano indegnamente o pongono in essere comportamenti contrastanti
con gli scopi dell' Associazione...
Articolo 11.
La qualità di socio si perde, oltre che nei casi previsti dagli
articoli precedenti, per
decesso o dimissioni.
In nessun caso il socio che perde tale qualifica può avanzare diritti
sul patrimonio
dell' Associazione.
TITOLO III
Patrimonio ed esercizi sociali.
Articolo 12.
Il patrimonio sociale e' costituito:
a) dai beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà
dell' Associazione;
b) dall' eventuale fondo di riserva, costituito con delibera dell'assemblea
dei soci, con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dalle eccedenze derivanti dall'organizzazione di iniziative sociali
connesse all'oggetto;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività
sociale, compresi eventuali contributi erogati da enti pubblici e privati.
Articolo 13.
Gli esercizi finanziaria si chiudono al31 dicembre d'ogni anno.
Entro novanta giorni dalla fine d'ogni esercizio finanziario deve essere
predisposto
dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo che dovrà, in ogni
caso, essere approvato dall'assemblea dei soci entro il31luglio.
In tale seduta l' assemblea approverà l'elenco dei soci e potrà
applicare al bilancio di previsione dell'esercizio corrente l'eventuale
avanzo di amministrazione dell'esercizio.
Entro il 31 ottobre di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo deve
predisporre il bilancio di previsione dell'esercizio dell'anno successivo
che deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il31 dicèmbre
di ogni esercizio.
Articolo 14.
Il residuo attivo di bilancio o avanzo d'amministrazione deve essere utilizzato
nel seguente modo:
a) il 10% al fondo di riserva, nei caso di costituzione dello stesso;
b) la rimanente parte per iniziative volte al raggiungimento degli scopi
sociali.
TITOLO IV
Organi Sociali
Articolo 15.
Sono organi dell'Associazione:
a) il consiglio direttivo;
h) l'assemblea generale dei soci;
Capo I
Il consiglio direttivo.
Articolo 16.
L' Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto
da non oltre Quindici membri eletti dall'assemblea dei soci che ne determina
di volta in volta il
numero che dovrà in ogni caso essere dispari.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Articolo 17.
Del consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci fanno parte di
diritto i soci regolaI11lente iscritti facenti parte dell'amministrazione
e del consiglio comunale in carica.
Articolo 18.
Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, il vice
presidente, il cassiere/tesoriere ed il segretario.
Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente e, in mancanza,
dal vice presidente, in mancanza di entrambi, dal consigliere più
anziano di età.
Articolo 19.
Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo
ritenga necessario o quando ne faccia richiesta al presidente almeno un
terzo dei componenti il consiglio.
Si riunisce comunque al fine della predisposizione del bilancio di previsione
dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione allo stesso e del bilancio
consuntivo, al fine di determinare le quote di ammissione e le quote sociali
annue, per approvare l'elenco dei soci che dovrà essere allegato
al bilancio consuntivo.
Articolo 20.
Per la validità delle deliberazioni d'ordinaria amministrazione
occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del consiglio
ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del
presidente.
Delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio verrà redatto
su apposito registro il relativo verbale che verrà sottoscritto
dal presidente e dal segretario.
Articolo 21.
Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.
Esso, quindi, procede pure alla nomina dei dipendente impiegati e collaboratori
artistico/culturali/scientifici ed esperti determinandone la retribuzione.
Per la validità delle deliberazioni di straordinaria amministrazione
è necessaria la presenza dei 2/3 dei componenti del direttivo e
il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Articolo 22.
Il presidente, ed in sua assenza il vice presidente, rappresenta legalmente
l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione
dei deliberati
dell'assemblea e del consiglio.
Nei soli casi d'urgenza il presidente può esercitare i poteri del
consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il presidente, inoltre, è autorizzato a riscuotere e quietanzare
somme.
Articolo 23.
Nel caso in cui vengano a mancare la metà più uno degli
amministratori, il presidente, in caso di sua assenza, il vice presidente,
ed in caso di mancanza anche del vice presidente, il consigliere più
anziano per età rimasto in carica, entro sessanta giorni, convoca
l'assemblea per la rielezione del consiglio direttivo.
Articolo 24.
E' compito del cassiere/tesoriere:
-tenere la cassa dell'associazione su apposito ed autonomo conto corrente
bancario;
-preparare i bilanci e l'eventuale applicazione dell'avanzo di amministrazione;
-tenere aggiornati i libri contabili delle entrate e delle uscite;
-sottoscrivere insieme con il presidente i mandati dei necessari pagamenti
e curarne
la raccolta da allegare al libro delle uscite.
Articolo 25.
E' compito del segretario:
-redigere i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee
dei soci in appositi separati registri, controfirmandoli insieme con il
presidente e curandone la custodia;
-curare e tenere il registro dei soci ed il registro degli aderenti predisponendo
gli
elenchi da allegare annualmente al bilancio consuntivo;
- provvdere alla esecuzione delle necessaire convocazioni dei componenti
degli organi collegiali dell'associazione su disposizione del presidente.
Capo II
L' assemblea dei soci.
Articolo 26.
I soci sono convocati in assemblea dal presidente del consiglio direttivo,
almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio
di previsione del successivo esercizio, ed entro i131luglio per l'approvazione
del bilancio consuntivo del precedente anno finanziario e dell'eventuale
avanzo d'amministrazione dell'esercizio corrente, mediante comunicazione
scritta diretta a ciascun socio dell' avviso di convocazione contenente
l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Copia dell'avviso di convocazione sarà affissa all'albo dell'associazione
presso la sede sociale.
L' assemblea deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo
quando ne faccia richiesta scritta almeno due quinti dei soci.
Articolo 27.
Hanno diritto di intervenire con diritto di voto all' assemblea i soci
in regola con il
pagamento delle quote sociali.
Al fine di determinare la regolarità della seduta e la validità
delle deliberazioni devono essere considerati solo i soci fonda tori ed
i soci ordinari.
I soci onorari e sostenitori possono esprimere in assemblea il loro parere
ma non hanno diritto di voto.
Possono prendere la parola in assemblea anche gli aderenti.
Ogni socio con diritto al voto può rappresentare in assemblea per
delega scritta un
solo altro socio.
Articolo 28.
L'assemblea è presieduta direttivo e, in caso di sua
assenza od impedimento, dal vice presidente, in mancanza di entrambi,
dal consigliere più anziano.
Articolo 29.
Al presidente dell'assemblea spetta costatare la regolarità delle
deleghe ed il diritto di voto dei soci.
I In caso di contestazione decide l'assemblea dei soci a maggioranza.
Articolo 30.
E' competenza dell'assemblea approvare il bilancio preventivo
e consuntivo, applicare al bilancio contenete l'avanzo d'amministrazione
dell'esercizio precedente, approvare le modifiche all'atto costitutivo
ed allo statuto, adottare il regolamento per il funzionamento dell'associazione,
autorizzare la costituzione o l'utilizzo, del fondo di riserva, eleggere
il consiglio direttivo.
E,' altresì, competenza dell'assemblea quanto specificamente ad
essa demandato dalla legge.
TITOLO V
Modificazioni e scioglimento.
Articolo 31.
Per deliberare modifiche all'atto costitutivo o allo statuto, lo scioglimento
o la liquidazione dell' Associazione è necessaria la presenza di
almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto, senza
possibilità di rappresentanza per delega scritta, ed il voto favorevole
dei due terzi dei votanti.
Con la stessa maggioranza, l'assemblea delibera sulla devoluzione del
patrimonio,
dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti nel
presente statuto- .
|