Vivi Rometta | |||||||
Associazione socio-politica | |||||||
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Comune di Rometta Gruppo “Vivi Rometta"
Al sig. Sindaco
e p,c, Al sig. Presidente del Consiglio Comunale I
Al sig. Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente
I
sottoscritti consiglieri comunali del gruppo consiliare "vivi
Rometta”. premesso che
il precedente consiglio comunale, presieduto dall’attuale sindaco prof.
Enrico Etna, ha ritenuto di dover costituire una commissione urbanistica
d’indagine al fine di verificare la legittimità delle singole
concessione edilizie rilasciate, in zona B del P.di F. nel periodo
dall'amministrazione comunale del tempo; che
detta commissione, presieduta dall'attuale capogruppo di maggioranza sig.
Santi Marmino, ha ritenuto,
per verificare quanto sopra. di richiedere un parere pro veritate al prof.
Nazareno Saitta ; che,
nel parere reso in data 16 marzo 1999, il prof. Saitta, in risposta alle
avanzate perplessità dei richiedenti e sulla base degli elementi dagli
stessi forniti, ha, fra l’altro, concluso che la giurisprudenza afferma
che “… il rilascio di concessione edilizia può non essere preceduto
dall'approvazione del piano di lottizzazione soltanto quando la zona sia
"quasi interamente urbanizzata” (Cass. Pen. sez. III
21 gennaio 1997 n. 146, in Cass. Pen. 1998 2700, in termini, Cons.
Stato Sez. V 18 agosto 1998 n. 1273, in consiglio Stato 1998/1167, che
parla di zona "dotata di opere di urbanizzazione") ed ha avuto
modo di precisare inequivocabilmente che “la verifica dello stato di
urbanizzazione affinché occorra il piano di lottizzazione per il rilascio
della concessione edilizia va effettuata tenendo in considerazione le
opere esistenti e non quelle solo programmate" (Consiglio St. Sez. V
1 febbraio 1995 n. 162, in foro it. 1996 III, 18). Poco importa,
quindi, se i campi da tennis con servizi annessi potranno o meno
essere realizzati, in quanto, allo stato, la loro concreta inesistenza
impedisce di tenere conto nel conteggio delle opere di urbanizzazione:
secondaria, con conseguente illegittimità delle concessioni edilizie
rilasciate sul presupposto che, tenuto conto dell'anzidetta area di C.da
Filari, sussisterebbe il fabbisogno di infrastrutture necessarie per il
rilascio di singole concessioni edilizie in zone B" (parere pro
veritate prof. Saitta pagg. 12, 13 e 14); che
detto parere è stato dal consiglio comunale trasmesso a tutti gli organi
interessati, primo fra tutti il sindaco del tempo, per i provvedimenti di
competenza; che
il sindaco e la giunta comunale di allora, dinanzi alla eclatante
situazione determinata con le conclusioni dei citato parere pro veritate,
hanno ritenuto di richiedere altro parere al prof, A. Tigano; che,
con il parere reso in data 04 gennaio 2000, il prof. Tigano
sostanzialmente uniformandosi alle conclusioni cui è pervenuto il prof.
Saitta, anche in questo caso sulla scorta degli elementi che sono stati
forniti, rileva in particolare che “ …………. L’unico criterio
sulla base del quale è possibile verificare l'edificabilità o meno di
un'area posta in zona B, e quello descritto dalla circolare assessoriali
n. 2/1994, laddove parla di
"compatibilità urbanistica tra l'intervento edilizio proposto ed il
livello di urbanizzazione presente nella zona", specificando, altresì,
quale debba essere il parametro di riferimento
dell'attività' amministrativa nei casi in esame "...si ritiene che i
comuni non possano negare il rilascio di singole concessioni edilizie
rinviando alla preventiva approvazione di piani di lottizzazione
ma debbano caso per caso, compiere un’indagine volta a stabilire
se la parte del territorio su cui verrà ad incidere ogni nuovo intervento
costruttivo proposto sia dotata delle necessarie infrastrutture o meno e,
sulla base degli accertamenti effettuati, concedere o negare il rilascio
della concessione edilizia". Appare, quindi, possibile enucleare
taluni punti dai quali non può prescindersi, in base all'esame della
circolare n. 2/1194 e della giurisprudenza in materia, ai fini del
concreto esame degli interventi edificatori proposti su aree ricadenti in
zona B. innanzitutto è necessario che l'esame delle condizioni concrete
che consentono l'edificazione. Tali condizioni, alle quali parametrare il
suddetto esame caso per caso, si riassumono, in sostanza nella presenza o
meno di un sufficiente livello di urbanizzazione, specie con riferimento
alle opere di urbanizzazione secondaria. A sua volta, la valutazione in
ordine alla presenza di opere di urbanizzazione dovraI avere all’oggetto
le opere e le strutture "esistenti", e non quelle solamente
"programmate", e ciò per due ordini di ragioni: innanzitutto in
forza della stessa razio che sottende alla circolare, la quale intende
consentire l'edificazione soltanto laddove le condizioni di urbanizzazione
siano già, preventivamente, di livello tale da consentire una
compatibilità di fatto con l'attività edilizia nuova, secondariamente,
perché in presenza di vincoli scaduti, la mera “previsione” di opere
di urbanizzazione secondaria non ha alcuna validità ed efficacia, con la
conseguenza che non potrà, a maggior ragion, essere posta a base
dell’eventuale assentibilità
dei nuovi interventi edilizi proposti. È
di tutta evidenza, quindi che la razio che sottende alla circolare in
esame non è quella di negare ogni possibilità edificatoria in presenza
di vincoli scaduti, né quella di consentire nuove costruzioni tout court,
bensì l’esigenza di inserire ogni nuovo intervento edilizio all'interno
di una effettiva situazione di compatibilità
di fatto con il livello di urbanizzazione presente nell’area interessata
“(parere prof. A. Tigano pagg. 7, 8 e 9)”. considerato che,
rientra nei programmi dell'attuale maggioranza, nelle cui file…. ...
militano i massimi rappresentanti del precedente consiglio comunale la
revoca o annullamento delle concessioni edilizie di cui si discute che,
tenuto conto del numero e della complessità della materia nonché della
rilevanza, rientra nella competenza dell'amministrazione comunale anche al
fine di dare l'indirizzo di politica urbanistica all'ufficio tecnico
comunale; che
detti provvedimenti di “salvaguardia degli interessi generali” sono
stati ripetutamente e pubblicamente assunti con gli elettori del nostro
Comune nel corso della campagna elettorale per il rinnovo degli organi
comunali e sono stati, anche di recente. ripetutamente ribaditi da alcuni
autorevolissimi (o presunti tali) esponenti della maggioranza consiliare; che
il parere reso dal prof. Aldo Tigano è costato non poche risorse
economiche all'erario comunale e che, peraltro, l'attuale sindaco ed
allora presidente del Consiglio, per la verità insieme al consigliere
Bertè, è stato il “motore” della intrapresa iniziativa
moralizzatrice della superficiale condotta degli amministratori comunali
del tempo, peraltro sulla base di pareri resi dalla commissione edilizia
composta anche dall'attuale Vicesindaco; che,
come rilevato, il parere reso dal prof. Saitta è stato trasmesso dal
presidente del consiglio di allora (prof. Enrico Etna) al Sindaco pro
tempore e, quindi. oggi, al sindaco prof. Enrico Etna per i provvedimenti
di competenza. Quanto
sopra premesso e considerato i sottoscritti consiglieri comunali INTERROGANO il
signor sindaco per sapere: a)
se i programmi e gli intendimenti politici del precedente presidente del
consiglio (che, detto per inciso e per quanto risulta ha peraltro pagato
di tasca propria il parere reso dal prof. Saitta) coincidono con i
programmi e gli intendimenti dell'attuale sindaco; b)
se e quali provvedimenti o iniziative intende adottare o intraprendere sul
problema di cui si discute. Con
richiesta di risposta scritta e di iscrizione della presente all’ordina
del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Rometta,
lì
I
Consiglieri Comunali
Saija Giuseppe
Saija Carmelo
Previti Francesco
Gringeri Antonino
Bisazza Antonio
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