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Interrogazione N.03
Gruppo Consiliare“Insieme per amministrare”Al
sig. Sindaco del Comune
di Rometta Interrogazione n. 03 Al
responsabile ASATI Ing.
Nicola Cannata Il sottoscritto Consigliere comunale Avv. Nicola Merlino, iscritto al gruppo consiliare “insieme per amministrare”, ai sensi degli artt. 61 e 62 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, premesso -il contenuto della delibera n. 67, adottata dalla Giunta Municipale in data 13 luglio 2000 con oggetto “art. 42 ter della legge regionale n. 21.1985 e successive modifiche ed integrazioni. Affidamento a trattativa privata della concessione di costruzione e gestione dell’ampliamento dei due cimiteri comunali” e della successiva consequenziale convenzione stipulata il 19 aprile 2001; ritenuto -che l’art. 42 della l.r. 29 aprile 1985 n. 21 (così come modificato dall’art. 45 della l.r. n. 10.93 e dall’art. 21 della l.r. n. 4.96), prevedeva la possibilità per un soggetto privato, che ne avesse i requisiti, di poter promuovere la concessione di costruzione e gestione di un’opera pubblica nel caso in cui il privato “si impegni a realizzare l’opera interamente a proprie spese”; -e che solo in tal caso, il comma 7 del richiamato articolo prevedeva che “l’organo esecutivo dell’ente…può deliberare la concessione della costruzione e gestione dell’opera a trattativa privata al soggetto promotore…”. ritenuto -che la
Circolare dell’Assessorato regionale per i lavori pubblici 21 febbraio
1997 n. 1.97, ha chiarito che con
la superiore normativa “è stata data ai soggetti privati, in possesso dei
requisiti per accedere alla costruzione e gestione, la possibilità di
realizzare opere pubbliche interamente a proprie spese e di curarne la successiva
gestione” evidenziando altresì, al fine di rimarcare tale concetto, che
nel caso in cui la P.A. sia già in possesso di un progetto di massima o
esecutivo ”la legge prevede che la proposta sia comprensiva anche
dell’importo delle spese di progettazione e di studi tecnico-economici
sostenuti, includendovi anche i
diritti di cui agli artt. 2578 e segg. del C.C.” ; -che al fine di evidenziare ulteriormente che la “successiva” gestione dell’opera pubblica può verificarsi solo se costruita “interamente a spese del soggetto privato”, in altra parte, precisa inoltre che per la realizzazione dell’opera“ovviamente, nessun contributo dovrà essere previsto a carico dell’ente concedente”; considerato -che con la superiore normativa è stata data agli enti locali “la possibilità” di far realizzare un’opera pubblica interamente a spese di un privato, che abbia i requisiti a tal fine richiesti dalla legge, e poi, al fine di farlo rientrare delle spese di investimento effettuate, concedergli la gestione “della stessa opera” per un congruo lasso di tempo. -che, in forza della superiore indicata normativa, sarebbe indubbiamente rientrato “nelle facoltà” del Comune di Rometta, il deliberato di cui si discute (67.2000 della G.M.) se, come emerge dalla delibera, la Giunta comunale, si fosse limitata a concedere a trattativa privata alla Carogi Costruzioni s.r.l., “la costruzione e gestione dell’ampliamento dei due cimiteri del Comune di Rometta” e non anche, come viene previsto “solo” “nell’allegato schema di atto di convenzione” approvato e, poi, nella “convenzione” stipulata in data 19 aprile 2001 con la Carogi Costruzioni s.r.l., al punto c) dell’art. 2, “la gestione dell’opera, costituita dalle strutture cimiteriali esistenti e da quelle che progressivamente verranno realizzate…” e ciò per la durata “di anni ventinove a decorrere dalla data della firma della presente”; -che da quanto
sopra si coglie a piene mani che, con la concessione della “gestione delle
strutture cimiteri esistenti”, la Giunta Municipale, non solo ha aggirato la
normativa sugli appalti dei servizi ma consente alla concessionaria, senza
alcuna legittimazione e senza alcun titolo, la gestione di strutture cimiteriali
già edificati con evidenti danni
per l’erario comunale e per la cittadinanza; considerato
altresì -che, anche
per quanto sopra rappresentato, peraltro, la competenza ad approvare la
convenzione stipulata dai rappresentanti del Comune di Rometta non era
sicuramente dell’organo esecutivo ma del Consiglio comunale posto che l’art.
1 lettera e) della legge regionale n. 48.91, al punto f), nell’indicare
specificatamente le competenze del Consiglio comunale, statuisce che fra queste
rientra “..l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione”; Sulla base di quanto sopra, il sottoscritto Consigliere comunale, formula i sottoespostI quesiti al sig. responsabile ASATI , e, nel contempo, al sig. Sindaco la presente I N T E R R O G A Z I O N E
per conoscere: 1)
Se l’organo esecutivo, e per esso il Sindaco, stante quanto sopra
rappresentato, intende addivenire alla revoca del sopra indicato atto
deliberativo, quantomeno nella parte in cui viene affidata al promotore la
gestione delle strutture cimiteriali esistenti ed a intraprendere
conseguentemente gli atti amministrativi volti ad annullare o comunque rendere
inefficace la convenzione stipulata nella parte in cui si concede al privato
promotore la gestione delle strutture cimiteriali esistenti;
2)
Se il privato concessionario abbia rispettato o meno gli obblighi di cui
agli artt. 15 (cessione gratuita loculi) 16 (tariffe loculi) 18 (realizzazioni
opere e servizi) ed, in particolare, 19 (inizio e svolgimento dei lavori) della
stipulata convenzione. Si richiede
la iscrizione della presente interrogazione all’ordine del giorno del
Consiglio comunale ed altresì risposta scritta. Si
evidenzia infine che non ottenendo risposta o ottenendo una risposta
insoddisfacente la presente sarà trasmessa alla locale caserma dei carabinieri
per i provvedimenti di competenza. Rometta lì
07 gennaio 2005
Il Consigliere comunale
(Avv. Nicola Merlino) |
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