Vivi Rometta   

   

Associazione socio-politica 

 

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Statuto


Dell'Associazione " Vivi Rometta "

Con sede in Rometta


TITOLO I
Denominazione sede e scopi.

Articolo 1.


E' costituita l' Associazione socio-politica denominata "Vivi Rometta", ONLUS.

Articolo 2.


L'Associazione ha la sede in Rometta Marea in via Nazionale n. 445.
Con deliberazione del consiglio direttivo può essere trasferita la sede sociale.

Articolo 3.


L' Associazione non ha scopo di lucro ed ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 4.


L' Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti e con tutti i mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico, promuove ed attua iniziative dirette:
a) a migliorare la qualità della vita delle fasce sociali più deboli con particolare attenzione per i minori disagiati e per i disabili ed invalidI in genere ed a garantire adeguata assistenza sanitaria a tutti;
b) alla realizzazione di attività lavorative, all'orientamento, alla fondazione e all'aggiornamento culturale e professionale;
c) alla tutela ed alla valorizzazione del territorio, delle risorse ambientali e del patrimonio naturalistico nell'ottica di una educazione permanente al rispetto dell'eco sistema sempre più compromesso;
d) ad incrementare lo sviluppo turistico della comunità Romettese nell'assoluto rispetto del patrimonio ambientale e naturalistico e con il palese intento di preservare il patrimonio architettonico;
e) a diffondere e coltivare l'interesse e l'amore per la cultura;
f) a promuovere e valorizzare l'attività sportiva e ricreativa in genere in ogni sua forma e tipizzazione;
g) a svolgere ogni altra attività atta a concorrere a realizzare i principi e i valori posti a fondamento dell' Associazione.

Articolo 5.


Al fine di realizzare gli scopi di cui all'articolo 4 l' Associazione potrà:
a) porre in essere o promuovere attività di solidarietà sociale al fine di tutelare i diritti che l'ordinamento giuridico appresta per le fasce sociali più deboli;
b) promuovere ed attuare, direttamente o attraverso la costituzione di società cooperative associazioni sindacati e quant'altro apprestato dall'ordinamento giuridico o attraverso la sottoscrizione di convenzione con enti ed associazioni già costituite, iniziative volte a creare od incrementare posti di lavoro, ad orientare i disoccupati, a formare ed aggiornare professionalmente i lavoratori, a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro soprattutto dei giovani in cerca di prima occupazione;
- tutelare, direttamente o attraverso convenzioni con enti istituzioni o professionisti, i diritti dei lavoratori dei disoccupati dei pensionati dei consumatori delle casalinghe ed, in generale dei cittadini Romettesi tutti;
- organizzare corsi di formazione professionale, viaggi di studio, curare studi, indagini, progetti, censimenti ed elaborazione dati;
- promuovere iniziative volte a preservare le attività ed i mestieri tradizionali ed artigianali;
- promuovere iniziative volte a favorire l'agricoltura in generale e in particolare l'agricoltura ecologica al fine di migliorare la produzione e la qualità dei prodotti tipici e la loro commerciabilità;
c) promuovere attività e studi ecologici ed agronomi volti alla tutela dell'ambiente, ed in particolare:
- attività indirizzate a facilitare, favorire od incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed al riciclo degli stessi;
- attività volte ad indurre il Comune di Rometta a dotarsi di adeguati strumenti urbanistici ed a programmare gli interventi strutturali sul territorio;
- iniziative volte ad incrementare il patrimonio boschivo, in modo particolare
degli alberi che appartengono al nostro patrimonio naturale, ed, in generale, a favorire la cultura degli alberi;
- iniziative, anche di denuncia, volte a far conoscere, e quindi, a far rispettare le leggi vigenti in materia ecologica ed ambientale;
d) promuovere e porre in essere attività ed iniziative, direttamente e non, tendenti ad incrementare lo sviluppo turistico, il lavoro con esso connesso ed in particolare lo sviluppo dell'agriturismo;
- porre in essere iniziative volte alla salvaguardia, alla divulgazione ed alla fruizione del nostro patrimonio artistico ed architettonico ed al loro
censimento;
e) promuovere ed organizzare incontri, convegni, dibattiti, seminari di studi mostre, proiezioni, ed altre manifestazioni culturali;
- promuovere la diffusione e lo sviluppo di ogni forma e tipo di cultura;
- diffondere e propagandare manoscritti, libri, riviste specializzate, giornali ed audiovisivi, con formazione di relative biblioteche, nastroteche, videocineteche;
- produrre, promuovere ed organizzare spettacoli teatrali e di danza, concerti di
musica, video, opere e manifestazioni artistiche e culturali in genere;
f) organizzare gare e manifestazioni sportive, in modo particolare, fra i giovani al fine di concorrere a disciplinarne lo spirito all'impegno ed al sacrificio ed a svilupparne in modo armonico il fisico, nel più assoluto rispetto della salute e per la salute dell'atleta.

TITOLO II
Soci.
Articolo 6.


L' Associazione è composta di soci distinti in quattro categorie, fondatori, ordinari, onorari e sostenitori.
Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 7.


Soci fondatori sono coloro i quali hanno contribuito al sorgere dell'associazione e sono menzionati come tali in serio all'atto costitutivo.
Acquistano la qualifica di soci ordinari coloro che, ammessi dal consiglio direttivo,
versano, all'atto dell'ammissione, la quota sociale nella misura annualmente stabilita del consiglio direttivo.
Possono essere ammessi quali soci onorari, con deliberazione adottata dal consiglio direttivo, le personalità di rilievo che nel loro ambito professionale o con la loro attività sociale o politica si siano distinti in attività inerenti o connesse con gli scopi dell' Associazione. .
Quali soci sostenitori possono essere ammessi, con deliberazione del consiglio direttivo, tutti coloro che sostengono l'attività dell'Associazione attraverso il loro contributo economico.
La qualifica di socio onorario e sostenitore è compatibile con quella di socio ordinario o fondatore.

Articolo 8.


Si diventa socio ordinario dell' Associazione previa presentazione di domanda controfirmata da almeno due soci che garantiscono sulla dirittura etica del richiedente.
Il consiglio direttivo, seguendo le modalità degli atti di straordinaria amministrazione, decide insindacabilmente sulla domanda d'ammissione.

Articolo 9.


I soci fondatori ed ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale annua nella misura determinata annualmente dal consiglio direttivo.
Chi risulta moroso alla fine d'ogni esercizio finanziario, perde la qualifica di socio.
Ad inizio d' ogni esercizio finanziario il consiglio direttivo è tenuto ad approvare con propria deliberazione l'elenco dei soci regolarmente iscritti nell'esercizio precedente.

Articolo 10.


I soci non possono utilizzare i locali sociali per scopi diversi da quelli previsti dal presente statuto.
Possono essere espulsi ad insindacabile giudizio dell'assemblea quei -soci che non si attengono alle norme statutarie nonché coloro che si comportano indegnamente o pongono in essere comportamenti contrastanti con gli scopi dell' Associazione...

Articolo 11.


La qualità di socio si perde, oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti, per
decesso o dimissioni.
In nessun caso il socio che perde tale qualifica può avanzare diritti sul patrimonio
dell' Associazione.

TITOLO III
Patrimonio ed esercizi sociali.

Articolo 12.


Il patrimonio sociale e' costituito:
a) dai beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell' Associazione;
b) dall' eventuale fondo di riserva, costituito con delibera dell'assemblea dei soci, con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dalle eccedenze derivanti dall'organizzazione di iniziative sociali connesse all'oggetto;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, compresi eventuali contributi erogati da enti pubblici e privati.

Articolo 13.


Gli esercizi finanziaria si chiudono al31 dicembre d'ogni anno.
Entro novanta giorni dalla fine d'ogni esercizio finanziario deve essere predisposto
dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo che dovrà, in ogni caso, essere approvato dall'assemblea dei soci entro il31luglio.
In tale seduta l' assemblea approverà l'elenco dei soci e potrà applicare al bilancio di previsione dell'esercizio corrente l'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio.
Entro il 31 ottobre di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio di previsione dell'esercizio dell'anno successivo che deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il31 dicèmbre di ogni esercizio.

Articolo 14.


Il residuo attivo di bilancio o avanzo d'amministrazione deve essere utilizzato nel seguente modo:
a) il 10% al fondo di riserva, nei caso di costituzione dello stesso;
b) la rimanente parte per iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO IV
Organi Sociali
Articolo 15.


Sono organi dell'Associazione:
a) il consiglio direttivo;
h) l'assemblea generale dei soci;


Capo I
Il consiglio direttivo.
Articolo 16.


L' Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da non oltre Quindici membri eletti dall'assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il
numero che dovrà in ogni caso essere dispari.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 17.


Del consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci fanno parte di diritto i soci regolaI11lente iscritti facenti parte dell'amministrazione e del consiglio comunale in carica.

Articolo 18.


Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, il cassiere/tesoriere ed il segretario.
Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente e, in mancanza, dal vice presidente, in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

Articolo 19.


Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta al presidente almeno un terzo dei componenti il consiglio.
Si riunisce comunque al fine della predisposizione del bilancio di previsione dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione allo stesso e del bilancio consuntivo, al fine di determinare le quote di ammissione e le quote sociali annue, per approvare l'elenco dei soci che dovrà essere allegato al bilancio consuntivo.

Articolo 20.


Per la validità delle deliberazioni d'ordinaria amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
Delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio verrà redatto su apposito registro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 21.


Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.
Esso, quindi, procede pure alla nomina dei dipendente impiegati e collaboratori artistico/culturali/scientifici ed esperti determinandone la retribuzione.
Per la validità delle deliberazioni di straordinaria amministrazione è necessaria la presenza dei 2/3 dei componenti del direttivo e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Articolo 22.


Il presidente, ed in sua assenza il vice presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati
dell'assemblea e del consiglio.
Nei soli casi d'urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il presidente, inoltre, è autorizzato a riscuotere e quietanzare somme.

Articolo 23.


Nel caso in cui vengano a mancare la metà più uno degli amministratori, il presidente, in caso di sua assenza, il vice presidente, ed in caso di mancanza anche del vice presidente, il consigliere più anziano per età rimasto in carica, entro sessanta giorni, convoca l'assemblea per la rielezione del consiglio direttivo.

Articolo 24.


E' compito del cassiere/tesoriere:
-tenere la cassa dell'associazione su apposito ed autonomo conto corrente bancario;
-preparare i bilanci e l'eventuale applicazione dell'avanzo di amministrazione;
-tenere aggiornati i libri contabili delle entrate e delle uscite;
-sottoscrivere insieme con il presidente i mandati dei necessari pagamenti e curarne
la raccolta da allegare al libro delle uscite.

Articolo 25.


E' compito del segretario:
-redigere i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee dei soci in appositi separati registri, controfirmandoli insieme con il presidente e curandone la custodia;
-curare e tenere il registro dei soci ed il registro degli aderenti predisponendo gli
elenchi da allegare annualmente al bilancio consuntivo;
- provvdere alla esecuzione delle necessaire convocazioni dei componenti degli organi collegiali dell'associazione su disposizione del presidente.

Capo II
L' assemblea dei soci.
Articolo 26.


I soci sono convocati in assemblea dal presidente del consiglio direttivo, almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione del successivo esercizio, ed entro i131luglio per l'approvazione del bilancio consuntivo del precedente anno finanziario e dell'eventuale avanzo d'amministrazione dell'esercizio corrente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio dell' avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Copia dell'avviso di convocazione sarà affissa all'albo dell'associazione presso la sede sociale.
L' assemblea deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo quando ne faccia richiesta scritta almeno due quinti dei soci.

Articolo 27.


Hanno diritto di intervenire con diritto di voto all' assemblea i soci in regola con il
pagamento delle quote sociali.
Al fine di determinare la regolarità della seduta e la validità delle deliberazioni devono essere considerati solo i soci fonda tori ed i soci ordinari.
I soci onorari e sostenitori possono esprimere in assemblea il loro parere ma non hanno diritto di voto.
Possono prendere la parola in assemblea anche gli aderenti.
Ogni socio con diritto al voto può rappresentare in assemblea per delega scritta un
solo altro socio.

Articolo 28.


L'assemblea è presieduta direttivo e, in caso di sua
assenza od impedimento, dal vice presidente, in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Articolo 29.


Al presidente dell'assemblea spetta costatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di voto dei soci.
I In caso di contestazione decide l'assemblea dei soci a maggioranza.

Articolo 30.

E' competenza dell'assemblea approvare il bilancio preventivo e consuntivo, applicare al bilancio contenete l'avanzo d'amministrazione dell'esercizio precedente, approvare le modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto, adottare il regolamento per il funzionamento dell'associazione, autorizzare la costituzione o l'utilizzo, del fondo di riserva, eleggere il consiglio direttivo.
E,' altresì, competenza dell'assemblea quanto specificamente ad essa demandato dalla legge.

TITOLO V
Modificazioni e scioglimento.
Articolo 31.


Per deliberare modifiche all'atto costitutivo o allo statuto, lo scioglimento o la liquidazione dell' Associazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto, senza possibilità di rappresentanza per delega scritta, ed il voto favorevole dei due terzi dei votanti.
Con la stessa maggioranza, l'assemblea delibera sulla devoluzione del patrimonio,
dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti nel presente statuto- .